Ordinanza n. 413 del 1991

 

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ORDINANZA N. 413

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dalla Corte di appello di Catania, nel procedimento penale a carico di Fascia Ferdinando, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Catania, con ordinanza del 19 dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 16, primo comma, della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), assumendo che il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, "inaudita altra parte", dispone di sostituire il divieto di soggiorno alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno "costituisce, nella sostanza, l'emanazione di un provvedimento restrittivo diverso che viene sostituito a quello originario, emanato invece dopo un regolare contraddittorio", il che determinerebbe - ad avviso del rimettente - una violazione del diritto di difesa;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i cui artt. 20 e 24 hanno introdotto una disciplina profondamente innovativa in tema di misure di prevenzione personali;

che, in particolare, l'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), richiama esclusivamente la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno e non più il divieto di soggiorno stabilendo, nel secondo comma, che, "quando la misura della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale non sono ritenute idonee, può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un altro comune o frazione di esso, ricompreso nella stessa provincia o regione che sia sede di un ufficio di polizia";

e che, a sua volta, l'art. 24 dello stesso decreto-legge, prescrive per le persone "che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sottoposte alla sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nei casi indicati dal comma 2 dell'art. 2 della legge n. 31 maggio 1965, n. 575" che il giudice, con provvedimento ricorribile a norma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il trasferimento del soggetto nell'originario luogo di residenza o in altro comune o frazione di esso determinato ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 575 del 1965;

e che, quindi, gli atti devono essere restituiti al giudice a quo perché valuti se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.